Ambiente: radiazioni ionizzanti, legge in aula

Con 18 voti a favore e 10 astenuti il Consiglio regionale approva le nuove disposizioni

 TOSCANA
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Il provvedimento risponde all’esigenza di adeguare la normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, attualmente contenuta nella legge regionale 32 del 2003, al decreto legislativo 101 del 2020 che, in attuazione della direttiva Euratom del 2013, detta nuove disposizioni in materia, affrontando il tema della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (a cominciare da quelle provenienti dal radon) e disciplinando in modo più puntuale il controllo sulla radioattività ambientale. Come specificato da Lucia De Robertis (Pd) presidente della commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, in fase di illustrazione in aula, si tratta di una “norma fortemente tecnica e di non immediata comprensione”. La presidente ha ricordato il lavoro degli uffici e la richiesta del consigliere Alessandro Capecchi (FdI) di avere nelle commissioni Ambiente e Sanità, le risultanze dei monitoraggi di Arpat. De Robertis ha concluso il proprio intervento ricordando che, entro 120 giorni dall’approvazione, sarà predisposto l’apposito regolamento.

Nel corso del dibattito, Andrea Ulmi (Lega) ha parlato di “legge giusta” e, come dentista, ha affermato di aver sempre fatto i conti con le normative sulle radiazioni ionizzanti, visti i radiografi impiegati nella professione. E soffermandosi sulla richiesta di non eccedere nella burocrazia, ha motivato l’astensione del proprio gruppo, a causa del “vulnus” sul regolamento, che sarà elaborato dalla Giunta regionale, comprimendo le competenze dell’Assemblea toscana.

Stessa espressione di voto anche per Fratelli d’Italia, come sottolineato da Alessandro Capecchi, che ha parlato di una legge come “atto dovuto, ma che presenta margini di discrezionalità, accanto a soluzioni che non condividiamo: in particolare quella riguardante i materiali radioattivi, da inserire in sezioni apposite all’interno delle discariche ordinarie, tramite apposita richiesta”. Il consigliere ha posto inoltre tutta una serie di interrogativi, proponendo che il Consiglio si possa occupare dell’ex cava nel Comune di Castagneto Carducci, e chiudendo con il richiamo - inserito nella scheda della legge - dove viene precisato che non ci sarà alcuna spesa in più: “Ben conosciamo la situazione occupazionale di Arpat, che sarà ulteriormente gravata, visto che entro giugno 2022 dovranno essere rinnovate tutte le autorizzazioni esistenti”, ha concluso Capecchi.

L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato la legge a maggioranza, registrando 18 voti favorevoli e 10 astensioni. Il testo si compone di ventiquattro articoli, suddivisi tra disposizioni generali; procedimenti amministrativi; commissione regionale per la prevenzione delle radiazioni ionizzanti; direttive per la protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti; archivio radiologico toscano; formazione e vigilanza; norme finali e transitorie.

La competenza a rilasciare l’autorizzazione all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è in capo al Comune, che è tenuto a conformarsi al parere della commissione regionale per le radiazioni ionizzanti, e si avvale dei dipartimenti della prevenzione delle Aziende Usl. Sul fronte delle autorizzazioni, possono essere impartite specifiche prescrizioni tecniche quando le variazioni comportano un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione, o quando si verificano modifiche che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso. Le modifiche non sostanziali, invece, sono soggette all’obbligo di comunicazione al comune, che si attiene alle indicazioni vincolanti espresse dalla commissione regionale per le radiazioni ionizzanti. Nel corso delle operazioni, potrebbe essere necessario procedere ad interventi di “disattivazione”, assoggettati ad autorizzazione.

Viene attribuita alle Regioni il compito di rilasciare l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti, prodotti da attività soggette a notifica, ovvero attività che non sono soggette al regime autorizzatorio, ma che non rientrano neppure nel regime di esenzione. La legge prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dalla struttura regionale competente, ovvero la direzione regionale Ambiente ed Energia, che deve acquisire preventivamente il parere della commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro e quello dell’ARPAT, per le altre pratiche. Sul fronte del controllo sulle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, si prevede che la struttura regionale competente (anche in questo caso la direzione regionale Ambiente ed Energia) rilasci l’autorizzazione all’allontanamento di materiali provenienti da sorgenti naturali relative a pratiche soggette a notifica, previa acquisizione del parere dell’Arpat; e che la struttura regionale competente in materia di autorizzazione all’esercizio di discariche esprima al prefetto il parere sullo smaltimento, in discarica, dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti. L’articolato detta anche una disciplina uniforme dei termini di conclusione di tutti i procedimenti (sia di quelli di competenza comunale che di quelli di competenza regionale): sessanta giorni dal ricevimento delle relative istanze.

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Pubblicato il 27 ottobre 2021

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