Coronavirus, DPCM 22 marzo 2020: nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM 22 Marzo 2020 ha disposto nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali.

 PROVINCIA DI SIENA
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Per la legittima prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori indicati nell'allegato 1 del medesimo DPCM, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, il legale rappresentante dell’azienda dovrà inviare espressa comunicazione (oggetto: "DPCM 22 marzo 2020 — Comunicazione attività") alla casella di posta elettronica certificata gabinetto.prefsi@pec.interno.it, specificando, tramite l’apposito modello pubblicato sul sito della Prefettura:

- sede dello stabilimento;

- tipologia di attività;

- filiera – fra quelle concernenti le attività consentite dalle disposizioni del DPCM 22 marzo – o del settore di servizi di pubblica utilità e di servizi essenziali in cui l’attività aziendale si inserisce, con indicazione delle aziende/amministrazioni committenti;

Analoga comunicazione dovrà essere presentata dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo presenti in provincia, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’eventuale interruzione dell'attività.

Nelle ipotesi sopra richiamate l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa, sino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione da parte del Prefetto. Le attività dell’industria dell'aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale, potranno continuare solo previa autorizzazione della Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Il Prefetto si avvarrà, per l’esame delle istanze che perverranno, di un’apposita commissione consultiva costituita da un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di Confindustria Toscana Sud, di rappresentanti dei comparti Artigianato e Commercio e della Guardia di Finanza. Per le attività già espressamente autorizzate dall'art. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo non è invece necessario compiere alcun adempimento formale.

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Pubblicato il 24 marzo 2020

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