Fondo per la morosità incolpevole: disponibili in totale 137mila euro per le famiglie di Empoli in difficoltà

«Un aiuto concreto per le famiglie - spiega l'assessore alle politiche sociali Arianna Poggi - che vede il nostro Comune beneficiare del finanziamento totale di 137mila euro in questi ultimi due anni. Tutti i cittadini empolesi che si sono trovati o che si trovano in difficoltà economica, quindi impossibilitati a pagare l'affitto e che hanno ricevuto lo sfratto, nel caso la difficoltà nasca da una malattia o dalla perdita del lavoro, potranno richiedere ed ottenere un contributo per sanare il proprio debito e restare quindi nel proprio alloggio»

 
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Sono 137mila euro le risorse a disposizione della Città di Empoli, come Comune capoluogo e ad alta tensione abitativa, da destinare alle famiglie in difficoltà economica in caso di sfratto per morosità incolpevole. Si tratta di un Fondo Nazionale che viene ripartito alle Regioni e che quella Toscana ha poi distribuito anche a Empoli. Denaro erogabile che rappresenta un fondamentale aiuto se la morosità è derivata dalla perdita o dalla diminuzione del lavoro.

«Un aiuto concreto per le famiglie - spiega l'assessore alle politiche sociali Arianna Poggi - che vede il nostro Comune beneficiare del finanziamento totale di 137mila euro in questi ultimi due anni. Tutti i cittadini empolesi che si sono trovati o che si trovano in difficoltà economica, quindi impossibilitati a pagare l'affitto e che hanno ricevuto lo sfratto, nel caso la difficoltà nasca da una malattia o dalla perdita del lavoro, potranno richiedere ed ottenere un contributo per sanare il proprio debito e restare quindi nel proprio alloggio. Il contributo può anche essere utilizzato per accedere a una nuova sistemazione».

Il Comune di Empoli è destinatario di questi fondi quale Comune ad alta densità abitativa, non gestisce direttamente le domande ma esercita la funzione tramite l'Unione a cui ha trasferito le funzioni sociali. Per questo è stata istituita un'apposita 'Commissione tecnica per le emergenze abitative dell'Unione' che si riunisce con cadenza mensile. 

«Sarà possibile, per tutti coloro che si trovano nei casi contemplati dalla legge, in una situazione di morosità incolpevole - spiega ancora l'assessore Poggi - fare domanda e ottenere una risposta nell'arco di circa un mese». 

Non sono previsti bandi o scadenze, occorre semplicemente compilare una domanda allo 'Sportello Casa' di Palazzo Pretorio, in Piazza Farinata degli Uberti, nei giorni di apertura ed ottenere una risposta nei tempi necessari per l'istruttoria.

Morosità incolpevole, di cosa si tratta

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

I requisiti

Nel consentire l'accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il comune verifica che il richiedente:

- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'Ue, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Ue, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

La finalizzazione dei contributi

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non può superare l'importo di euro 12.000,00.

I contributi sono destinati a:

- fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

- fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Pubblicato il 22 novembre 2016

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