Vietato distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Ordinanza del Comune di Empoli

Poiché esistono delle norme di legge per la protezione della fauna selvatica, è necessario salvaguardare e tutelare gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La BirdLife International, associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell’avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC)

 
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Vietato distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbicum) e rondone (Apus apus) in quanto specie protette su tutto il territorio nazionale, purtroppo, in via di rarefazione. Si tratta di specie insettivore che contribuiscono alla riduzione di insetti molesti, come zanzare, mosche e altri.

Alcuni studi scientifici citano la capacità di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20mila al giorno per coppia nella stagione riproduttiva.

Poiché esistono delle norme di legge per la protezione della fauna selvatica, è necessario salvaguardare e tutelare gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La BirdLife International, associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell’avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC).

Ordinanza – Da parte del Comune di Empoli era stata emanata negli anni scorsi, ed è tuttora in vigore, un’ordinanza che fa divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio e rondone; di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione; è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa specifica autorizzazione del servizio ambiente e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Chi viola le disposizioni dell’ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da decreto legislativo, che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di  € 500,00. Inoltre, è obbligo ripristinare il precedente stato dei luoghi con la realizzazione di nidi artificiali. La Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo, sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e sull’applicazione delle sanzioni previste. 

Pubblicato il 20 marzo 2017

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